Caso del mese · Ottobre 2026
«Mi sono seduto su un uomo.»
Cara KiS,
Oktoberfest, tendone della birra, atmosfera fantastica. Poi è scoppiata una zuffa di cui, per una volta, non ero io il colpevole. Un signore mi si è scagliato contro. L'ho spinto via e lui è caduto.
Sono, diciamo, piuttosto robusto. Per essere sicuro che restasse a terra, mi sono seduto sul suo busto per un minuto, forse due.
Ora dovrei pagargli un risarcimento per danno morale. Secondo me era legittima difesa. Secondo il tribunale era stare seduti.
Questo è sicuramente un caso per la mia assicurazione di responsabilità civile, no?
Con saluti un po' contriti
Il signor S., attualmente in piedi
Nota: denuncia di sinistro inscenata. Questa lettera l'abbiamo inventata noi: una denuncia di sinistro così o simile potrebbe arrivarci. Il signor S. è un personaggio immaginario. La sentenza di cui si parla, invece, è reale.
Gentile signor S.,
grazie per la Sua sincerità. Purtroppo dobbiamo dirLe che il tribunale ha ragione e che la Sua assicurazione di responsabilità civile molto probabilmente non interverrà.
Che cosa ha deciso il tribunale
La legittima difesa vale solo finché un'aggressione è in corso. Chi è già a terra non aggredisce più nessuno. Il fatto di sedersi deliberatamente sopra, da parte di un uomo nettamente più pesante, è stato valutato dai giudici come un intervento intenso che provoca dolori considerevoli.
- Tribunale
- Amtsgericht München
- Sentenza
- 11.06.2026, Az. 223 C 11265/25, passata in giudicato
- Richiesto
- almeno 2.500 euro di risarcimento per danno morale
- Riconosciuto
- 500 euro
Perché non di più? L'attore lamentava un dito rotto, un ematoma e possibili conseguenze tardive. La stessa sera però era già rimasto coinvolto in un'altra zuffa e si era accorto delle lesioni solo più tardi. Non è stato possibile dimostrare che derivassero dal fatto che gli si fosse seduto sopra.
Perché qui la Sua responsabilità civile privata non interviene
L'assicurazione di responsabilità civile privata è pensata per i piccoli incidenti della vita quotidiana: il bicchiere rovesciato, il manubrio della bicicletta sulla vernice dell'auto, la vasca da bagno traboccata dal vicino. Secondo il § 103 VVG (legge tedesca sul contratto di assicurazione), l'assicuratore non è tenuto alla prestazione se il contraente ha causato in modo doloso e illecito il danno subito dal terzo. Qui il sedersi sopra era illecito, perché la legittima difesa era già terminata. Il dolo deve riferirsi anche alle conseguenze lesive. Chi si siede deliberatamente su una persona a terra e accetta di provocarle dolore, però, difficilmente potrà contestarlo. Di regola viene meno allora anche la difesa contro la pretesa, che altrimenti la responsabilità civile si assume.
Tre cose per la prossima Wiesn
- Quando l'aggressione è finita, è finita anche la legittima difesa. Prendere le distanze, chiamare la sicurezza o la polizia.
- La responsabilità civile privata protegge dai piccoli incidenti, non dalle zuffe. Farla verificare conviene comunque: il massimale e moduli come i danni da cortesia sono ancora adatti alla Sua vita?
- Chi viene ferito dovrebbe andare subito dal medico e documentare tutto. Per la via giudiziaria può essere utile una tutela legale per il risarcimento danni.
E se la prossima volta volesse sedersi: la panca da birreria è fatta apposta.
Cordiali saluti
Ingo Forsthuber e il team KiS
Fonti
- Legal Tribune Online: „Dicker Mann setzt sich auf kleinen Mann: AG bejaht Schmerzensgeld“, 14.09.2026 (ivi: „Das Urteil ist rechtskräftig.“ – la sentenza è passata in giudicato).
- Amtsgericht München, sentenza dell'11.06.2026, Az. 223 C 11265/25.
- § 103 Versicherungsvertragsgesetz (VVG): causazione del sinistro.
Nota legale e redazionale: la lettera è una denuncia di sinistro inscenata e liberamente inventata; la sentenza discussa è reale. Questo articolo ha scopo di informazione generale e non sostituisce una consulenza individuale. Non costituisce consulenza legale: siamo broker assicurativi, non avvocati. Se ha bisogno di una valutazione giuridica del Suo caso, si rivolga a un'avvocata o a un avvocato. KiS – Kontor im Schwarzwald GmbH, broker assicurativo con autorizzazione ai sensi del § 34d Abs. 1 GewO, Reg.-Nr. D-PS74-61V96-00.